Assoluzione per insufficienza di prove: quando la difesa fa la differenza
Tribunale di Torre Annunziata, sentenza del 13 gennaio 2016, R.G. n. 8616/2015, sent. n. 13/2016
L'imputato era accusato di violazione degli obblighi di assistenza nei confronti della moglie e del figlio, in base all'art. 570 c.p., a causa della separazione di fatto avvenuta nel 2013.
Il PM aveva sostenuto la responsabilità del rinviato, ma la difesa ha sviluppato una strategia costruita sull'analisi rigorosa dei requisiti costitutivi del reato.
IL FATTO
Secondo l'accusa, l'imputato, dopo la separazione di fatto dal 2013, si era sottratto agli obblighi di assistenza alla moglie e al figlio, non fornendo i necessari mezzi di sussistenza. All'epoca, l'imputato era disoccupato a seguito di un infortunio e aveva precedenti debiti, mentre la moglie percepiva circa 1.100,00 mensili (stagionali) e il figlio maggiorenne svolgeva attività lavorative saltuarie. La famiglia riceveva inoltre supporto economico dai parenti stretti della moglie.
LA DIFESA
La difesa ha sviluppato una strategia costruita su un'analisi rigorosa dei requisiti costitutivi del reato di cui all'art. 570 c.p. Il reato richiede infatti due elementi imprescindibili:
1. Lo stato di bisogno della parte offesa;
2. La capacità economica del soggetto obbligato.
Nello specifico:
- La moglie e il figlio erano in grado di autoamministrarsi economicamente attraverso il lavoro e il sostegno familiare;
- L'imputato era privo di capacità economiche (disoccupato, con precedenti pignoamenti);
- La presunta difficoltà economica della famiglia preesisteva alla separazione, non era stata causata dall'allontanamento.
IL GIUDICE
Il Tribunale ha accolto le tesi difensive, rilevando che dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcuno stato di bisogno effettivo né alcuna capacità economica di fornire assistenza.
VERDETTO: ASSOLUZIONE
Un risultato che dimostra come l'analisi scrupolosa dei presupposti legali possa determinare l'esito del processo.








